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“Ho fatto la mia scelta finale. Ho solo bisogno che il governo mi ascolti”. Queste sono le parole espresse in un video da un uomo che, dal suo letto di morte, chiede l’eutanasia. “La morte non è la peggiore delle infermità, peggiore è il desiderio di morire e non poterlo consumare” (Sofocle). Già nell’antichità la filosofia si soffermava su di un argomento così delicato ed impegnativo non solo dai punti di vista scientifico, giuridico o politico ma anche etico, morale e religioso: l’eutanasia. “Aiutare un essere umano a morire” o “aiutarlo a concludere la sua vita con dignità” sono due modi diversi per descrivere lo stesso concetto. Letteralmente buona morte, eutanasia significa condurre alla morte, e nel suo interesse, un individuo la cui qualità di vita sia notevolmente compromessa da una grave malattia o da una menomazione psico-fisica. Ciò trova espressione nel riconoscimento del diritto di una persona di poter scegliere fra una morte sofferta e dolorosa ed una morte dignitosa. E si traduce, in una prospettiva de jure condendo, nella legalizzazione non solo dell’eutanasia in quanto tale ma anche della liceità di dichiarazioni rese dal malato ante mortem (una sorta di “disposizioni anticipate”) nelle quali una persona, nel momento in cui si trova nel pieno delle sue capacità di intendere e di volere, fornisce delle indicazioni per il caso in cui, nel futuro, si venga a trovare nell’impossibilità di valutare le cure ricevute e di comunicare la propria decisione. Su questo terreno si scontrano posizioni favorevoli ed altre nettamente contrarie. Mentre le prime, condannando ogni forma di accanimento terapeutico, reputano prevalente il diritto a morire (rectius, a morire con dignità) nonché l’insindacabile libertà di autodeterminarsi secondo propri valori di coscienza, le seconde, invece, considerano tale condotta come moralmente riprovevole ed inaccettabile appellandosi al dovere di prolungare, comunque, l’esistenza di un uomo con cure palliative. In Italia l’eutanasia è assimilabile, in generale, all’omicidio volontario (art. 575 cod. pen.), laddove la morte è procurata in assenza di una richiesta da parte della vittima. In caso di consenso del malato, invece, si configura l’ipotesi di omicidio del consenziente (art. 579 cod. pen.). Come anche il “suicidio assistito” è considerato alla stregua di istigazione od aiuto al suicidio (art. 580 cod. pen.). Sottolineando, peraltro, che l’entità della pena può essere influenzata, anche in maniera rilevante, dall’applicazione di circostanze aggravanti od attenuanti. Ebbene, la mancanza di una legislazione che disciplini compiutamente questa materia (ad esempio facoltizzando il ricorso ad un testamento biologico) crea un vuoto normativo che rischia di alimentare, non solo polemiche e dibattiti mai sopiti, ma anche il pericoloso ricorso a pratiche clandestine. Non solo. Mentre secondo un’indagine condotta dall’Eurispes per il Rapporto Italia 2007, quasi sette italiani su dieci sono favorevoli all’eutanasia (68% degli intervistati), la diffusione di video spot, come quello che sta circolando in questi giorni in rete, scatena ancora pesanti critiche e censure. Un tema così “eticamente sensibile” non può più passare inosservato ad un attento legislatore il quale, facendosi interprete delle istanze più diverse della coscienza civile, è tenuto a fornire la certezza di un quadro giuridico completo e chiaro ove ciascun essere umano possa trovare giusto riconoscimento e tutela delle proprie scelte, qualunque esse siano. di Alessandra Biagentini
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